Una "Buona Legge"

Fiume Argentino - Orsomarso (CS) Parco Nazionale del Pollino (by Genius)

 

 Curiosando in rete ho individuato il testo di una Buona Legge dello Stato la n°113 del 29 gennaio 1992 con firma dell'allora presidente del consiglio Giulio Andreotti e il presidente della repubblica era Cossiga.

Il testo della legge che cito integralmente in calce si riferisce all'OBBLIGO da parte del comune di residenza di piantare un albero per ogni neonato che viene registrato all'ufficio anagrafe.

Tale legge ho avuto il piacere di vederla applicata in Calabria Ad Orsomarso un piccolo comune all'interno del Parco nazionale del Pollino, in prossimità del fiume Argentino.
 
In in un area adiacente al fiume sono stati piantati alberi per ogni bambino nato, in prossimità di ogni albero sono presenti targhe con i nominativi del bambino e la data di nascita.

All'epoca, pensai che fosse una simpatica iniziativa locale, leggendo questa legge ho capito che mi  sono trovato in presenza di un comune che ha rispettato l’applicazione della legge.

Non ricordo altri esempi virtuosi sull’argomento, vi chiedo di riportare di seguito notizie di Comuni che hanno applicato la legge citata.

Spero che esista davvero un albero per ogni bambino nato dal 2002 in poi.

Se così non fosse, invito i cittadini a scrivere al proprio sindaco e pretendere l'applicazione della legge.


Cordialmente
Genius
 

LEGGE 29 gennaio 1992, n. 113 - Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica. (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 40 del 18 febbraio 1992)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. In attuazione degli indirizzi definiti nel piano forestale nazionale, i comuni provvedono, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale.
2. L'ufficio anagrafico comunale registra sul certificato di nascita, entro quindici mesi dall'iscrizione anagrafica, il luogo esatto dove tale albero è stato piantato.
3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno emana disposizioni per l'attuazione della norma di cui al comma 2.
Art. 2
1. Le regioni a statuto ordinario, nell'ambito delle proprie competenze, avvalendosi anche del Corpo forestale dello Stato, disciplinano la tipologia delle essenze da destinare alla finalità di cui alla presente legge, ne mettono a disposizione il quantitativo di esemplari necessario e ne assicurano il trasporto e la fornitura ai comuni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono attraverso i propri uffici competenti.
Art. 3
1. I comuni che non dispongano di aree idonee per la messa a dimora delle piante possono fare ricorso, nel quadro della pianificazione urbanistica, all'utilizzazione, mediante concessione, di aree appartenenti al demanio dello Stato, a tal fine eventualmente utilizzando i fondi assegnati annualmente a ciascuna regione ai sensi dell'articolo 4. Tali aree non possono comunque essere successivamente destinate a funzione diversa da quella di verde pubblico.
Art. 4
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge è autorizzata a decorrere dal 1992 la spesa annua di 5 miliardi di lire. Le modalità di ripartizione della predetta somma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono determinate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29 gennaio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri


Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

    
   


4719010.000m
1344960.000m
4060980.000m

Il verde solo dipinto

Ciao Genius. La mia città è Napoli, non mi risulta che nel mio comune venga rispettata questa Legge. Tu ci inviti a segnalarlo al nostro sindaco, ma forse dimentichi che per sindaco abbiamo la cara Rosetta. Secondo te cosa mi risponderebbe, nella remota possibilità che lo faccia? Io una idea ce l'avrei ma non mi sembra il caso di divulgarla. Ormai il colore verde lo vediamo solo dipinto magari sulle mura di qualche vecchio palazzo.


Ma il sindaco è OBBLIGATA a rispettare questa legge

La legge non mi risulta preveda "eccezioni territoriali", non so il sindaco cosa risponderebbe, ma se è vero che non applica la legge, IO gli direi semplicemente che  è "INADEMPIENTE",
come previsto dall'art. 4.3 ultimo comma che riporto di seguito:
 

"E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato"



Se poi le leggi vengono promulgate per fare finta di
"lavorare per il bene comune" e andare a riepire i fascicoli degli archivi delle "cose inutili", possiamo anche farne a meno.


Cordialmente
Genius
 


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